Onorevoli Colleghi! - Garantire un grado sufficiente di lealtà fiscale è compito primario della politica economica. Ma la lealtà fiscale non è concetto unidirezionale. Essa non riguarda solo il contribuente nei suoi rapporti con l'amministrazione finanziaria. Al contrario, non si dà lealtà duratura che non sia bidirezionale: che non riguardi, cioè, tanto il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria quanto il rapporto, opposto, tra quest'ultima e la platea dei contribuenti.
      In passato il concetto di lealtà fiscale è stato colpito in ambedue le sue dimensioni. Più volte ai contribuenti - o meglio, ad alcuni di essi - è stato segnalato come l'obbligo fiscale avesse un significativo contenuto «opzionale». Simultaneamente si è lasciato che discrezione e arbitrio segnassero profondamente i rapporti tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti. Ai «cittadini» (in senso fiscale) si sono rapidamente sostituiti i «sudditi».
      Non sono pochi gli esempi di questo processo degenerativo. Ma pochi altri sono illuminanti come la vicenda dei rimborsi IVA. È capitato ripetutamente in passato che i tempi per l'erogazione dei rimborsi

 

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IVA raggiungessero e superassero l'anno, con il risultato di colpire duramente proprio le imprese il cui sforzo dovrebbe, invece, essere maggiormente sostenuto: quelle esportatrici e quelle impegnate in processi di espansione o di riconversione della capacità produttiva.
      Porre riparo a queste storture non richiede provvedimenti legislativi particolarmente innovativi. Richiede prima di ogni altra cosa una maniera diversa di intendere l'azione di governo e una volontà di impostare su basi nuove il rapporto fra l'amministrazione, i cittadini e il mercato (perché a nessuno sfuggono le profonde distorsioni che possono determinare i comportamenti appena ricordati e a nessuno sfugge come la indeterminatezza dei tempi nell'operato della pubblica amministrazione sia spesso l'altra faccia della presenza di fenomeni che possono, in teoria, finanche diventare meritevoli dell'attenzione della magistratura).
      D'altro canto, una diversa impostazione del rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuente costituisce la premessa essenziale per un'azione incisiva e determinata nei confronti di ogni forma di evasione degli obblighi fiscali. Con questo esplicito obiettivo, la presente proposta di legge mira a ridefinire in più direzioni la relazione fra amministrazione finanziaria e «cittadino contribuente».
      L'articolo 1 anticipa al periodo aprile-giugno la presentazione delle dichiarazioni telematiche oggi posposta fino al 31 ottobre. Con questa disposizione, l'Italia si avvicina ad altri Paesi europei che hanno individuato nella tempestività delle dichiarazioni il punto di partenza per una diversa tempistica dei rimborsi.
      L'articolo 2 assegna alla Riscossione Spa il compito di provvedere ai rimborsi d'imposta spettanti ai contribuenti e ai sostituti d'imposta, facendo fronte al relativo onere attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla attività istituzionale della stessa Riscossione Spa. Si afferma così il principio che lo Stato deve provvedere a onorare le obbligazioni contratte con i contribuenti prima di considerare le risorse dagli stessi rinvenienti come disponibili per altri usi. All'amministrazione finanziaria viene attribuito un periodo massimo di sei mesi dal momento della istanza di rimborso per accertare la legittimità della richiesta dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.
      Lo stesso articolo modifica in due punti significativi la normativa vigente, consentendo la compensazione anche in caso di avvenuta presentazione dell'istanza di rimborso ed elevando fino a un milione di euro il limite annuo per la compensazione oggi previsto in 500 mila euro circa.
      L'articolo 3, nel presupposto che dichiarazioni o istanze di rimborso debbano considerarsi assentite qualora, entro sei mesi, non siano seguite da notifica di accertamento o da provvedimento espresso e motivato di accoglimento o di diniego, stabilisce che le stesse dichiarazioni o istanze costituiscano titolo esecutivo in senso civilistico e possano eventualmente dare luogo ad esecuzione forzata a carico dei beni di Riscossione Spa, con ciò definitivamente ponendo il contribuente su un piano di assoluta parità rispetto all'amministrazione finanziaria e, di conseguenza, creando le condizioni per un atteggiamento determinato e incisivo dell'amministrazione nei confronti di ogni forma di evasione.
      È infine da rilevare che la presente proposta di legge fa riferimento - allo scopo di garantire la stabilità finanziaria erariale e quella del soggetto incaricato di provvedere alla gestione della relativa liquidità - ai soli rimborsi «liquidati» o dei quali sia stato richiesto il pagamento dopo la data di entrata in vigore della legge. Ciò lascia, dunque, del tutto impregiudicato il tema del «pregresso»: un volume di debito pubblico nascosto pari a circa 5 miliardi di euro e tale da collocare, nella realtà dei fatti, il nostro debito pubblico ben oltre il livello previsto dalla versione più recente del «Programma di stabilità dell'Italia». Rispetto a questo tema, più che una prescrizione normativa conta la volontà politica di rendere trasparente e onorare quella che ormai rappresenta, a tutti gli effetti, una parte integrante e consistente del nostro debito pubblico.
 

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